A breve riprenderemo l’attività fisica, facciamo chiarezza sui certificati medico sportivi regolamentati dalle leggi italiane
L’attività fisica ha notoriamente effetti positivi sulla salute. Tonifica il cuore, la circolazione e l’apparato osteoarticolare; aiuta a controllare peso, pressione arteriosa, colesterolo e glicemia, migliora la qualità della vita e l’umore; mantiene l’efficienza del nostro corpo; riduce in modo considerevole le malattie cardiovascolari e neoplastiche. L’attività fisica per consentire il guadagno di salute deve essere compresa tra il 30 ed il 70 % di quella potenziale per ciascuno di noi; la frequenza, l’intensità, la durata e la modalità del movimento quotidiano sono i parametri principali che consentono di graduare il livello del lavoro fisico eseguito. Il movimento consente al bambino/adolescente di svilupparsi in modo armonico rinforzando ossa, muscoli e articolazioni, mantenendo efficienti il sistema cardiovascolare e respiratorio (cuore, polmone e cervello), allenando la “consapevolezza neuromuscolare” (coordinazione e controllo del movimento nello spazio), consentendo il mantenimento del peso corporeo ideale.
L’adulto si giova dell’attività fisica prevenendo o ritardando l’inizio delle patologie cronico-degenerative. L’anziano mantiene sano l’apparato locomotore con conseguenze favorevoli per l’autonomia nel cammino e nelle attività quotidiane della vita e riduce, grazie al movimento, le posologie dei farmaci.
Chi nel corso della giornata si muove al di sotto del 30% è definito sedentario ed incorre nel rischio di peggiorare la propria salute: nel bambino/adolescente possono insorgere sovrappeso od obesità, nell’adulto aumenta la probabilità di ammalarsi di malattie quali ipertensione arteriosa, diabete mellito, osteoartrosi; l’anziano riduce la propria autonomia funzionale con perdita dell’equilibrio (rischio cadute) e del cammino indipendente.
Il certificato medico
Tali evidenze scientifiche sono da tempo di domino pubblico ed hanno portato alla pratica di attività motoria molti soggetti di tutte le età.
Spesso si tratta di persone sedentarie da anni, digiune dei più elementari concetti legati all’allenamento come preparazione, gradualità dello sforzo, recupero, riposo, alimentazione adeguata, abbigliamento specifico, o affette da malattie croniche in trattamento farmacologico. Per questo motivo e comunque a tutela della salute dell’individuo il legislatore ha talvolta reso obbligatorio il certificato medico che attesti l’idoneità del soggetto all’attività sportiva. Nella visita per il rilascio del certificato il medico deve verificare che non vi siano patologie che possano essere aggravate dall’attività fisica praticata.
Sono allo stato attuale previsti tre tipi di attività fisica: agonistica, non agonistica e ludico-motoria.
Si parla di attività agonistica quando lo sport è praticato in modo continuativo in forme organizzate dalle Federazioni Sportive Nazionali o dagli Enti di Promozione Sportiva (EPS) riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI); anche gli studenti che giungono alla fase nazionale dei Giochi Scolastici rientrano in questa categoria. La qualifica di “agonista” spetta alle singole Federazioni che spesso a tale scopo usano un criterio anagrafico; per esempio il calciatore è agonista quando compie i 12 anni nella stagione sportiva in corso, il ginnasta al compimento degli 8.
Per la pratica dello sport agonistico è obbligatorio il certificato medico specifico con indicazione della durata di validità (1 o 2 anni a seconda dello sport) e della disciplina sportiva (es.: calcio, sci di fondo, sci alpino-discesa libera, motociclismo velocità) per la quale la Società sportiva di appartenenza dell’atleta ha fatto espressa richiesta. Può essere rilasciato da Studi Professionali di Medici dello Sport e da Centri di Medicina dello Sport pubblici o privati: per poter rilasciare il certificato tutte queste strutture devono possedere l’abilitazione rilasciata dall’Agenzia di tutela della salute (ATS).
La tipologia della visita è diversa in considerazione dello sport praticato e può prevedere uno più accertamenti strumentali (come l’audiometria o l’elettroencefalogramma) o visite specialistiche (visita otorinolaringoiatrica, visita neurologica) supplementari a quelli eseguiti di norma (ECG a riposo, ECG dopo lo sforzo, esame della vista, spirometria, urine, esame obiettivo).
La norma di riferimento principale è il DM del 18/02/1982.
L’attività sportiva non agonistica riguarda tre tipi di soggetti:
- studenti che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell’ambito delle attività parascolastiche (per es.: la corsa campestre d’Istituto)
- studenti partecipanti ai Giochi Scolastici nelle fasi precedenti a quella nazionale;
- atleti tesserati che svolgono attività organizzate e regolamentate dal CONI, da Società Sportive affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali CONI, agli EPS riconosciuti dal CONI che non siano considerati agonisti ai sensi del DM 18.02.82. (es.: il calciatore tesserato con un’età inferiore ai 12 anni). La gran parte dei certificati richiesta riguarda questa categoria poiché l’attività sportiva in Italia è quasi tutta svolta sotto l’egida CONI.
Anche in questo caso è obbligatorio il certificato medico che può essere rilasciato dagli specialisti in Medicina dello Sport, dai soci aggregati alla FMSI (Federazione Medioco Sportiva Italiana), dai Medici di Medicina Generale (MMG) e dai Pediatri di Libera Scelta (PLS) solo per i loro assistiti. Oltre la visita medica è obbligatoria l’esecuzione o la visione di un ECG da parte del medico certificatore.
La norma di riferimento principale è il DM del 24/04/2013.
L’attività ludico-motoria è quella indicata nell’unico riferimento in materia presente nella nostra Legislazione: il comma 1 dell’articolo 2 del DM del 24/04/2013 che la definisce come quella “praticata da soggetti non tesserati alle Federazioni sportive nazionali o agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, individuale o collettiva, non occasionale, finalizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico della persona, non regolamentata da organismi sportivi, ivi compresa l’attività che il soggetto svolge in proprio, al di fuori di rapporti con organizzazioni o soggetti terzi”. Quindi tale attività è quella svolta da soggetti NON tesserati al CONI, può essere eseguita in autonomia in qualunque luogo oppure presso Società sportive o in Strutture che forniscono spazi e strumenti specifici per ogni attività (palestre, piscine, campi da tennis, calcio a 5 ed altre analoghe). Non vi è obbligo della certificazione medica, ma è frequente che le Strutture Private sopra indicate non si accontentino di una autocertificazione, ma richiedano a fini assicurativi un certificato medico nel quale si attesti la “buona salute” dell’utente. In tale caso, attualmente non normato dalla Legislazione italiana, non esistendo nessun certificato specifico e nessun modello di riferimento, i medici, tutti quelli abilitati alla professione, sono lasciati liberi di certificare come ritengono opportuno.
Nel nostro Centro i medici dello sport rilasciano un certificato di idoneità all’attività ludico-motoria come definita nel citato art. 2 del DM 24/04/13, ma si ritiene ugualmente valido ed accettabile qualsiasi certificato che attesti la buona salute del soggetto.
Articolo a cura del Dottor Alberto Colombo, Medico dello sport